Rachele Reina | Notaio in Catania

Studio notarile in Catania

Domande e Risposte

Le competenze del Notaio coprono una vasta gamma di argomenti e non è certo possibile offrire una consulenza on-line.
Ma ci sono quesiti di carattere generale a cui è possibile rispondere per rendere tutto più chiaro.

Perché gli atti notarili costano tanto?

Prima di rispondere alla domanda, bisogna sfatare un luogo comune. Il notaio non si limita a mettere un timbro e una firma. Se così fosse, allora è vero che i costi sarebbero spropositati. Ma, purtroppo (per il notaio) e per fortuna (per il cliente), un atto notarile non è solo una firma su un pezzo di carta. Cosa fa il notaio, quale sia il suo ruolo e quali adempimenti compie, sono ben spiegati in una apposita pagina (clicca qui), pertanto è inutile ripeterlo. Veniamo ai costi. Innanzi tutto bisogna distinguere gli adempimenti dall’onorario. Nel primo gruppo troviamo le imposte (bollo, ipoteca, registro, catasto, ecc.) che vanno allo Stato. Il notaio le anticipa, ma sono a carico dell’utente. Poi ci sono le spese di visura: per effettuare gli accertamenti che gli competono, deve accedere a degli atti ed anche questo ha un costo. Ed ancora, c’è la tassa d’archivio: lo studio notarile ha il compito di conservare gli atti e per questo paga una apposito tributo. Infine, non manca l’IVA: un altro 22% che non va “in tasca” al notaio. L’onorario, invece, è il corrispettivo per la sua opera di consulenza. Brutalmente, potremmo dire “quello che si mette in tasca”. Ma anche qui, bisogna fare attenzione, perché questo corrispettivo comprende i costi di gestione dello studio, gli stipendi dei collaboratori, il materiale di consumo, le licenze dei software, le commissioni bancarie e molto altro. Inoltre, il notaio “paga le tasse” (e pure tante). In pratica, il reale compenso è solo la minima parte dell’importo complessivo dell’atto. A tutto questo si aggiungano le responsabilità che vengono assunte: questo professionista è garante sia nei confronti delle parti, ma soprattutto nei confronti dello Stato. È un compito complesso, frutto di una preparazione e di un percorso di studi molto particolare che, come tale deve avere la giusta retribuzione. I compensi non sono fissati dal notaio, ma dallo Stato a norma di legge, attraverso una tabella proporzionale al valore della transazione (clicca qui per saperne di più).

Cosa significa “atto pubblico”?

È un particolare tipo di documento, previsto dalla legge, che ha due caratteristiche:

  1. può essere redatto solo da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato;
  2. prevede delle formalità, cioè deve contenere degli elementi ben precisi.

Ci sono casi per cui, sempre per legge, l’atto pubblico è obbligatorio, a pena di nullità (cioè non è valido e non produce effetti). Alcuni esempi sono dati dalla donazione, dalla accensione di un mutuo, o dalla trascrizione di una compravendita di immobili.

Tra i contenuti, diversi a seconda del tipo di negozio giuridico, troviamo sempre la data e il luogo in cui il documento è stato redatto, l’identità delle parti e l’autenticazione delle firme e la lettura completa del contenuto. Il tutto “certificato” dalla controfirma del notaio.

L’atto pubblico

  • fa pubblica fede
  • ha efficacia probatoria

La prima significa che il documento è valido subito e per tutti. Tecnicamente si dice che è “opponibile a terzi”, anche a un giudice.
Facciamo un esempio pratico, per quanto semplificato. Tizio vende a Caio una casa. Dopo due giorni tenta di venderla anche a Sempronio. Caio si oppone, perchè il vero proprietario ora è lui, quindi Tizio non ha più alcun titolo. Il tentativo di truffa, quindi, è stroncato sul nascere, grazie alla efficacia dell’atto notarile. A parte la disonestà di Tizio, non ci saranno altre conseguenze giuridiche.

Il secondo elemento vuol dire che, in caso di contestazioni (in particolare se si arriva a un processo), non è necessario accertare la veridicità degli elementi contenuti nell’atto, perchè lo ha già fatto il notaio.
Attenzione: il pubblico ufficiale riporta la volontà delle parti così per come viene espressa, ma non è in grado di verificare se corrisponda al pensiero reale. Per esempio, una persona dichiara di voler vendere la propria casa: come si fa a sapere se  lo vuole veramente o è stato costretto, minacciato, ricattato? Il notaio non può fare altro che prendere atto della dichiarazione e trascriverla. L’atto è comunque valido. Accertare le eventuali circostanze illecite che hanno condizionato la volontà del soggetto è compito dell’Autorità Giudiziaria.

Nel caso di un mutuo, per tutelarsi, la banca iscrive una ipoteca sull’immobile mediante atto pubblico: se il debitore non paga, l’immobile viene espropriato. L’esecuzione forza può avvenire subito, senza bisogno di chiedere una sentenza di condanna.

E se l’atto è falso?
Il notaio conserva copia di tutti i documenti che redige. Se qualcuno opponesse un documento dubbio, sarebbe facile fare dei controlli, riscontrandolo negli archivi notarili. Anche per questo l’atto pubblico fornisce delle garanzie.

Al massimo potrebbe verificarsi il caso in cui il notaio stesso dichiara il falso, ma questo va dimostrato mediante apposito procedimento giudiziale.

Perché serve un notaio per stipulare un mutuo?

Il mutuo è un particolare di tipo di finanziamento a medio-lungo termine in cui chi riceve il denaro offre un immobile a garanzia del prestito (ipoteca).

Proprio per le sue caratteristiche peculiari, la legge (art. 1813 del Codice Civile) prevede esplicitamente la firma di un notaio.

Oltre alla sua funzione di consulenza e garanzia super partes, il notaio conferisce al contratto due requisiti importanti:

  • atto pubblico, che ne accerta la validità;
  • titolo esecutivo, che consente il pignoramento in caso di inadempimento, senza ulteriori passaggi giudiziali.

Il notaio, inoltre, provvede a iscrivere l’ipoteca secondo i requisiti normativi ed accerta la piena titolarità del bene dato in garanzia.

Infine, fa da intermediario per il deposito reale della cifra pattuita e provvede al versamento delle imposte dovute.

Gli atti notarili sono validi all’estero?

In linea di massima, la risposta è: no; gli atti pubblici redatti in Italia hanno valore solo nel nostro paese.

Ma, in un mondo sempre più “internazionale”, è sempre più facile che i nostri atti siano destinati all’estero, quindi la questione è di rilevante importanza.

La loro validità, dipende dalle convenzioni internazionali, attraverso delle procedure specifiche.

Innanzi tutto il documento va tradotto nella lingua ufficiale delle Stato a cui è destinato. La traduzione deve essere “asseverata”: il traduttore rende una dichiarazione in cui giura di avere tradotto fedelmente l’atto originale. Si fa al Tribunale, da un Giudice di Pace o da un Notaio (a seconda dei casi), dove viene redatto e sottoscritto un verbale che,  a sua volta viene allegato all’originale e alla versione tradotta. Nei paesi dell’Unione Europea, il Canada e gli Stati Uniti, è sufficiente la certificazione di un traduttore iscritto come CTU al Tribunale competente per territorio.

Dopodichè, l’atto deve ricevere l’Apostilla. Si tratta di una certificazione che attesta l’identità del notaio e la veridicità delle firme apposte. Nel caso di atti notarili viene rilasciata dalla Procura della Repubblica del Tribunale competente nel territorio dove il documento è stato redatto. È valida in 105 dei paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 1961.

Per gli Stati che non partecipano alla Convenzione dell’Aja, occorre invece la Legalizzazione, una procedura operata dalla Procura (in caso di atti notarili) attraverso l’autenticazione della firma depositata del pubblico ufficiale. Tale procedura è diversa a seconda degli accordi bilaterali con le nazioni riceventi. In Canada, per esempio, i documenti devo essere certificati 2 volte: dal Ministero Canadese degli Affari Esteri e dal consolato dello Stato estero.

Dove non ci sono accordi o convenzioni (es. corea del Nord), gli atti non sono comunque validi.

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